Chi siamo

Chi siamo

La Consigliera di parità fornisce informazioni e consulenza alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti che hanno subito, sul luogo di lavoro, una discriminazione fondata sul sesso e può anche assumerne la rappresentanza in giudizio. Conduce inoltre mediazioni e fa parte di numerose commissioni e gruppi di lavoro volti a garantire pari opportunità in ambito lavorativo.

Come opera la Consigliera di parità?

In linea di principio, può rivolgersi alla Consigliera di parità chiunque ritenga di essere vittima, sul luogo di lavoro, di discriminazioni di genere.

La Consigliera di parità esamina ciascun caso separatamente e decide, insieme alla persona interessata, l'intervento da attuare. La Consigliera di parità è vincolata dal segreto professionale.

Nell'ambito delle consulenze individuali vengono forniti i seguenti servizi:

  • colloqui informativi;
  • consulenze anche ripetute;
  • mediazioni.

Nei casi di discriminazione di genere individuale o collettiva, la Consigliera di parità è legittimata ad agire in giudizio. Laddove vengano segnalate discriminazioni messe in atto da istituzioni in ambito lavorativo, ad esempio discriminazioni collettive, la Consigliera di parità adotta misure volte ad eliminare la discriminazione.

Il servizio Antimobbing

La legge n. 4/2021 per “La prevenzione e la gestione del mobbing e straining nei contesti di lavoro” ha istituito il Servizio antimobbing all'interno dell'Ufficio della Consigliera di parità.

I compiti principali di questo servizio sono:

  • Informazione, consulenza e mediazione per i lavoratori e le lavoratrici e per i datori e le datrici di lavoro;
  • Sensibilizzazione della cittadinanza in collaborazione con associazioni e istituzioni;
  • Misure d'informazione e formazione per lavoratori e lavoratrici, datori e datrici di lavoro in collaborazione con gli enti di formazione locali;
  • Organizzazione di conferenze e convegni in collaborazione con istituzioni e associazioni.

Persone interessate o datori/ datrici di lavoro possono contattarci tramite il modulo di contatto generale. Informazioni sul tema del mobbing si possono trovare in questa sezione del nostro sito: https://www.consiglieradiparita-bz.org/mobbing.asp

L'ufficio della Consigliera di parità trova il suo fondamento giuridico in primis nel decreto legislativo n. 198/2006 nonchè nella legge provinciale 11/2020.

Il decreto legislativo n. 198/2006 stabilisce all'articolo 13, comma 2, che la Consigliera di parità svolge in primo luogo "funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro". In quanto pubblico ufficiale ha l'obbligo di segnalare i reati e gli abusi di cui viene a conoscenza.

Assieme alla Commissione provinciale per le pari opportunità delle donne e al Servizio donna, la Consigliera di parità costituisce uno dei tre soggetti che promuovono la parità di genere, nel caso della Consigliera di parità, le pari opportunità tra donne e uomini sul lavoro. La Commissione provinciale per le pari opportunità delle donne e il Servizio donna sono, tra gli altri aspetti relativi alla parità di genere, disciplinati dalla legge provinciale 5/2010.

Il decreto legislativo n. 198/2006, noto anche come codice delle pari opportunità tra uomo e donna, prevede quanto segue:

  • il divieto di discriminazione tra donne e uomini;
  • composizione, compiti e durata in carica della Commissione per le pari opportunità fra donne e uomini;
  • composizione, compiti e durata in carica del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
  • composizione, compiti e durata in carica del Collegio istruttorio per la rimozione delle discriminazioni;
  • le attività del Comitato per l'imprenditoria femminile e
  • compiti e durata in carica delle Consigliere e dei Consiglieri di parità nazionali e regionali.

Il decreto vieta qualsiasi forma di discriminazione per quanto riguarda

  • l'accesso al mercato del lavoro e al posto di lavoro,
  • l'accesso a tutte le forme di previdenza sociale,
  • l'accesso ai posti e alle cariche nella pubblica amministrazione,
  • l'accesso a professioni nell'esercito, nella Guardia di finanza e nelle forze armate in generale,
  • lo sviluppo della carriera professionale.

La legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne (legge provinciale 5/2010) reca disposizioni in merito

  • alla parificazione tra donne e uomini nella pubblica amministrazione (capo II),
  • alla parità nell'uso della lingua (capo III),
  • alla rilevazione di dati statistici (capo IV),
  • alla parità negli organi e nelle funzioni (capo V),
  • alla promozione della parità e della compatibilità fra famiglia e professione nell’economia privata (capo VI),
  • alle istituzioni per la promozione della parità (capo VII),
  • alle misure a promozione della compatibilità familiare (capo VIII) e della parificazione fra i generi (capo IX).

Il profilo di attività della Consigliera di parità è variegato e fa riferimento alle funzioni elencate nel decreto legislativo n. 198/2006 nonché all'articolo 27 della l.p. 5/2010. La Consigliera di parità

  • è la persona a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di discriminazione di genere diretta o indiretta sul luogo di lavoro;
  • fornisce informazioni e consulenza a chi ha subito una discriminazione sul luogo di lavoro;
  • conduce mediazioni fra lavoratrici/lavoratori e datori di lavoro;
  • ha il compito di contrastare le discriminazioni di genere sul posto di lavoro e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i sessi in ambito lavorativo;
  • è rappresentante legale in giudizio delle lavoratrici e dei lavoratori discriminati o nelle controversie di lavoro ed è legittimata ad agire in giudizio, promuovendo una causa davanti al giudice del lavoro in caso di discriminazioni;
  • esprime un parere sui piani per la parità elaborati dall’amministrazione provinciale e può proporre modifiche ai piani stessi;
  • pubblica rapporti periodici sulla situazione occupazionale delle donne e degli uomini nelle imprese con più di 100 dipendenti;
  • è componente della Commissione provinciale per l’impiego e della Commissione provinciale per le pari opportunità; inoltre persegue l’obiettivo delle pari opportunità nei comitati di sorveglianza dei programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea; fa parte di numerosi gruppi di lavoro volti a garantire pari opportunità in ambito lavorativo;
  • esercita tutte le restanti competenze di cui al decreto legislativo n. 198/2006:
    • rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere,
    • attuazione di progetti di azioni positive,
    • promozione di programmi di sviluppo territoriale,
    • sostegno alle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative,
    • collaborazione con la ripartizione lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di pari opportunità, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi,
    • promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro.

Video presentazione

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