Molestie sessuali
Il codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198/2006) definisce molestie sessuali tutti quei comportamenti a sfondo sessuale o basati sull'appartenenza di genere che hanno la caratteristica di essere indesiderati e di violare la dignità di una persona.
Fanno parte di questi ultimi una serie di molestie e di comportamenti indesiderati messi in atto per ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Cosa fare se si è vittima di molestie sessuali sul luogo di lavoro?
La molestia sessuale si manifesta in molte forme. Le persone interessate spesso reagiscono con ritardo a causa della loro vergogna o della paura di perdere il lavoro. Per intervenire rapidamente, è importante che le vittime richiedano tempestivamente la consulenza della consigliera di parità o di un sindacato. Accanto alle conseguenze penali per l'autore (o gli autori), anche sul datore di lavoro gravano obblighi di legge circa la prevenzione della violenza (di genere) ovvero l'obbligo di intervenire immediatamente (articoli 2049 e 2087 del codice civile).