Convenzione ONU

L'attività dell'Osservatorio provinciale, che è disciplinato dalla legge provinciale 9 ottobre 2020 n.11, trova il suo fondamento giuridico nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, oltre che nella legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7.
Il compito principale dell'Osservatorio è quello di promuovere e monitorare l'attuazione della Convenzione ONU in Provincia di Bolzano.

Com'è strutturata la Convenzione ONU?

La Convenzione ONU si compone di due parti:

  1. Preambolo
  2. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Nel preambolo sono esposti alcuni principi a cui gli Stati si sono ispirati nella stesura della Convenzione.
Segue il testo vero e proprio della Convenzione.
Anzitutto viene esposto lo scopo della Convenzione. Seguono una definizione del concetto di persona con disabilità e un'elencazione dei principi su cui si fonda la Convenzione nonché degli obblighi generali che essa impone agli Stati firmatari.

Il contenuto della Convenzione ONU

Scopo della Convenzione ONU è "promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità" (articolo 1).

Per persone con disabilità si intendono, ai sensi della Convenzione ONU, "coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri" (articolo 2).

L'articolo 3 fissa i principi su cui si fonda la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità:

  1. il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l’indipendenza delle persone;
  2. la non discriminazione;
  3. la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
  4. il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
  5. la parità di opportunità;
  6. l'accessibilità;
  7. la parità tra uomini e donne;
  8. il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Gli Stati firmatari si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità (articolo 4).

Gli Stati firmatari sono tenuti

  • ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella Convenzione;
  • ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità o a sostituirli con leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche idonee;
  • ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione e a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
  • ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata.

 

Il testo della Convenzione ONU è scaricabile dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente link https://www.lavoro.gov.it.

 

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